[1]PER DANNI O PERDITE

[2]Gli investitori di una delle Parti Contraenti che subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o altre forme di conflitto armato, rivoluzioni, stati di emergenza nazionale, ribellioni, insurrezioni o rivolte nel territorio della predetta Parte Contraente, riceveranno, per quanto riguarda la restituzione, compensazione o altra forma di risarcimento, un trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto ai propri investitori o agli investitori di Paesi Terzi.

Testo vigente dal 28 giugno 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-06-03;150~accordo-art5 · fonte del testo