Parte contraente garantira' agli investitori dell'altra Parte contraente, dopo l'adempimento di tutti gli obblighi fiscali, il libero trasferimento dei pagamenti in relazione ad un investimento, ed in particolare:

  • a)capitale e capitale aggiuntivo per il mantenimento e l'accrescimento degli investimenti;
  • b)redditi, remunerazioni e compensi;
  • c)ripagamento dei prestiti;
  • d)redditi derivanti dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;
  • e)risarcimento di cui all'Articolo 4.

Testo vigente dal 6 febbraio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-01-19;13~accordo-art5 · fonte del testo