fra la presente Convenzione e la legislazione nazionale delle Parti Contraenti o gli Accordi internazionali Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni che sono o entreranno in vigore e che sono o saranno piu' favorevoli alle persone tutelate dalla presente Convenzione in virtu' della legislazione nazionale e dei trattati, convenzioni, accordi o intese bilaterali o multilaterali, nonche' delle misure adottate per la loro applicazione.

Testo vigente dal 18 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;13~art32 · fonte del testo