del contratto di lavoro e licenziamento 1. Alla scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato, alla fine del periodo stabilito, e in caso di rescissione anticipata di tale contratto o di rescissione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, il lavoratore migrante beneficera' di un trattamento non meno favorevole di quello di cui beneficiano i lavoratori nazionali in virtu' delle disposizioni legislative e dei contratti collettivi di lavoro. 2. Il lavoratore migrante beneficera', in caso di licenziamento individuale o collettivo, del regime applicabile ai lavoratori nazionali in virtu' della legislazione o dei contratti collettivi di lavoro, in particolare per quanto riguarda la forma e il periodo di preavviso per il licenziamento, le indennita' previste dalla legge o dai contratti collettivi, e quelle che eventualmente gli spetterebbero in caso di rescissione arbitraria del suo contratto di lavoro.

Testo vigente dal 18 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;13~art24 · fonte del testo