di lavoro 1. In materia di condizioni di lavoro, i lavoratori migranti autorizzati a svolgere un lavoro beneficeranno di un trattamento non meno favorevole di quello applicato ai lavoratori nazionali in virtu' delle disposizioni legislative o regolamentari, dei contratti collettivi di lavoro o delle consuetudini. 2. Non si puo' derogare mediante contratto individuale al principio dell'uguaglianza di trattamento previsto al precedente paragrafo.

Testo vigente dal 18 gennaio 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-01-02;13~art16 · fonte del testo