1. La presente Convenzione puo' essere denunciata da ogni Stato Parte in qualsiasi momento dopo lo scadere di un periodo di un anno a decorrere dalla data in cui la presente Convenzione entra in vigore per tale Stato. 2. La denuncia e' effettuata mediante il deposito di uno strumento di denuncia presso il Segretario generale. 3. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale ha ricevuto lo strumento di denuncia o alla scadere di qualsiasi termine piu' esteso eventualmente specificato nello strumento di denuncia.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;129~art31 · fonte del testo