marittimo 1. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica il privilegio marittimo del soccorritore derivante da una Convenzione internazionale o dalla legislazione nazionale. 2. Il soccorritore non puo' far valere il suo privilegio marittimo se una garanzia sufficiente gli e' stata debitamente offerta o fornita per l'importo del suo credito, interessi e spese comprese.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;129~art20 · fonte del testo