[1]di proprieta'

[2]I futuri proprietari godono degli stessi diritti previsti dal presente Accordo per gli attuali proprietari purche' abbiano conseguito la proprieta' di beni agrari per atto tra vivi o mortis causa, a condizione che siano congiunti o coniugati (figli, nipoti, genitori, fratelli e sorelle, nonni) con il precedente proprietario.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;129~art8 · fonte del testo