[1]delle navi

[2]1. Ciascuna delle Parti contraenti s'impegna a riconoscere alle navi dell'altra Parte, adibite alle linee di cui al presente Accordo, lo stesso trattamento delle navi nazionali alla entrata, durante l'approdo ed alla uscita dai porti, sia per quanto riguarda il pagamento delle tasse e di ogni altro diritto, sia per quanto riguarda i luoghi di ormeggio, sia per l'imbarco e lo sbarco. 2. Sono ridotte al minimo strettamente necessario le formalita' alle quali nei porti dell'altra area le navi di cui al precedente comma, i loro equipaggi ed i passeggeri possano comunque essere sottoposti.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;129~art22 · fonte del testo