'. 1. Nei casi in cui, su domanda della Parte richiedente, una persona citata compare davanti alle Autorita' di tale Parte, essa non puo' essere sottoposta a provvedimenti coercitivi o restrittivi della liberta' personale per fatti anteriori alla notificazione della citazione. 2. L'immunita' prevista dal paragrafo 1 cessa se la persona comparsa, pur avendone avuto la possibilita', non ha lasciato il territorio della Parte richiedente trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non e' piu' richiesta dalle Autorita' competenti ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-04-12;126~trattato-art10 · fonte del testo