DI PERSONE INTERESSATE AL PROCEDIMENTO Nella misura in cui cio' non sia incompatibile con la legge dello Stato richiesto, le autorita' giudiziarie o i funzionari dello Stato richiedente e ogni altra persona interessata alle indagini o al procedimento possono essere autorizzati ad essere presenti all'esecuzione della richiesta ed a partecipare al procedimento nello Stato richiesto. Tale autorizzazione comporta anche che alla difesa ed all'accusa e' permesso porre domande.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-04-12;124~trattato-art5 · fonte del testo