meno che il Tribunale arbitrale non determini diversamente a causa di particolari circostanze del caso, i costi del tribunale saranno sostenuti in parti uguali dalle Parti alla controversia. Il Tribunale manterra' una documentazione di tutti le sue spese, e ne fornira' un estratto conto finale alle Parti.

Testo vigente dal 23 febbraio 1994

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-02-14;124~annesso-ii-parte-i-art9 · fonte del testo