[1]Art. VIII
[2]Le Alte Parti Contraenti favoriranno mediante inviti e sovvenzioni le reciproche visite di gruppi scelti, ai fini dello sviluppo della collaborazione culturale, tecnica e professionale fra i due Paesi.
Testo vigente dal 25 marzo 1953
[1]Art. VIII
[2]Le Alte Parti Contraenti favoriranno mediante inviti e sovvenzioni le reciproche visite di gruppi scelti, ai fini dello sviluppo della collaborazione culturale, tecnica e professionale fra i due Paesi.
Testo vigente dal 25 marzo 1953
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1953-02-25;124~artviii · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.