Per conseguire i suoi obiettivi, EUROFISH: (a) fornira' ai suoi Membri informazioni sul marketing dei prodotti della pesca, comprese le opportunita' di vendita e le previsioni dell'offerta all'interno della Regione e al suo esterno; (b) terra' informati i suoi Membri circa gli sviluppi tecnologici, le specifiche dei prodotti, i metodi di lavorazione e gli standard di qualita', in base alle esigenze di mercato; (c) coadiuvera' i suoi Membri nel mettere a punto nuovi prodotti e sviluppare opportunita' di marketing per le risorse della pesca che non sono totalmente utilizzate per il consumo umano; (d) coadiuvera' i suoi Membri a pianificare e attuare informazioni sui mercati del pesce nazionali ed attivita' di ricerca nella Regione; (e) provvedera' a formare il personale sui governi e le istituzioni degli Stati Membri, sugli sviluppi del mercato e a potenziare le istituzioni nazionali che operano in tale settore; (f) fornira' assistenza tecnica per individuare le opportunita' di investimentio

Testo vigente dal 28 marzo 2006

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2006-03-06;122~accordo-art4 · fonte del testo