[1]Ai fini del presente Accordo:

[2]Per "Membri" si intendono gli Stati Membri e le Organizzazioni Membri di EUROFISH. Il termine "pesca" comprende tutte le attivita' relative alla pesca, inclusa la piscicultura.

[3]Per "Prodotti ittici" si intendono tutti gli animali e le piante acquatiche ed i prodotti da essi derivanti. La Convenzione sul Commercio Internazionale delle Specie della Fauna e della Flora Selvatica in Pericolo, adottata a Washington nel 1973, e relativi emendamenti, deve essere rispettata. Le specie dei cetacei non incluse in detta Convenzione saranno escluse dai servizi forniti da EUROFISH.

[4]Per "Stato ospitante" si intende lo Stato in cui e' ubicata la sede di EUROFISH.

[5]Per "Informazioni sul marketing" si intendono dati ed altre informazioni su distribuzione, trasporto e vendita sui mercati locali e internazionali. sulle opportunita' di marketing e sul processo globale di sviluppo e promozione dei prodotti, comprese pubblicita', pubbliche relazioni e altri servizi.

[6]Per "Regione" (o "regionale") si intende l'Europa Centrale e Orientale. L"Europa" (o "europeo") si riferisce all'intero continente europeo.

Testo vigente dal 28 marzo 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2006-03-06;122~accordo-art2 · fonte del testo