1. La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena liberta' di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare e' assicurata alla Chiesa la liberta' di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonche' della giurisdizione in materia ecclesiastica. 2. E' ugualmente assicurata la reciproca liberta' di comunicazione e di corrispondenza fra la Santa Sede, la Conferenza Episcopale italiana, le Conferenze episcopali regionali, i Vescovi, il clero e i fedeli, cosi' come la liberta' di pubblicazione e diffusione degli atti e documenti relativi alla missione della Chiesa. 3. E' garantita ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena liberta' di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. 4. La Repubblica italiana riconosce il particolare significato che Roma, sede vescovile del Sommo Pontefice, ha per la cattolicita'.

Testo vigente dal 10 aprile 1985

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 2, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:legge:1985-03-25;121~art2 · fonte del testo