1. Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorita' ecclesiastica. 2. Salvo i casi di urgente necessita', la forza pubblica non potra' entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all'autorita' ecclesiastica. 3. L'autorita' civile terra' conto delle esigenze religiose delle popolazioni, fatte presenti dalla competente autorita' ecclesiastica, per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali.

Testo vigente dal 10 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-25;121~art5 · fonte del testo