L'Agenzia puo' costituire, in base alle disponibilita' esistenti all'interno o all'esterno della Comunita', le scorte commerciali necessarie ad agevolare l'approvvigionamento o le normali forniture della Comunita'. La Commissione puo' decidere l'eventuale costituzione di scorte di sicurezza. Le modalita' di finanziamento di tali scorte sono approvate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art72 · fonte del testo