Sono vietate le pratiche di prezzi che abbiano per oggetto di assicurare a determinati utilizzatori una posizione di privilegio in violazione del principio dell'eguale accesso, risultante dalle disposizioni del presente capo. L'Agenzia, qualora dovesse constatare tali pratiche, provvede a segnalarle alla Commissione. Quando giudichi fondato il rilievo, la Commissione puo' ristabilire, per le offerte contestate, i prezzi a un livello conforme al principio dell'uguale accesso.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art68 · fonte del testo