Le competenze attribuite alla Corte di giustizia dal Trattato che istituisce la Comunita' economica europea da una parte, e dal Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica dall'altra, sono esercitate alle condizioni rispettivamente previste da questi Trattati, da una Corte di giustizia unica composta e designata come previsto sia dagli articoli da 165 a 167 inclusi del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, sia dagli articoli da 137 a 139 inclusi del Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~convenzione-art3 · fonte del testo