1. Gli Stati membri versano il 25% del capitale sottoscritto in cinque rate uguali, che maturano rispettivamente al piu' tardi due mesi, nove mesi, sedici mesi, ventitre' mesi e trenta mesi dall'entrata in vigore del Trattato. Ogni versamento e' effettuato per un quarto in oro e moneta liberamente convertibile e per tre quarti in moneta nazionale. 2. Il Consiglio di amministrazione puo' esigere il versamento del rimanente 75% del capitale sottoscritto, sempreche' tale versamento sia necessario per far fronte alle obbligazioni della Banca nei confronti dei suoi mutuanti. Il versamento e' effettuato da ciascuno Stato membro proporzionalmente alla sua quota di capitale sottoscritto e nelle monete di cui la Banca necessita per far fronte a tali obbligazioni.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art5 · fonte del testo