[1]Obiettivi

[2]Gli obiettivi del presente capo sono:

  • a)proteggere la vita e la salute dell'uomo, degli animali o delle piante nel territorio delle parti, agevolando nel contempo gli scambi commerciali tra le stesse nell'ambito delle misure sanitarie e fitosanitarie (di seguito denominate "misure SPS");
  • b)collaborare all'ulteriore attuazione dell'accordo OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (di seguito denominato "accordo SPS");
  • c)fare in modo che le misure SPS non creino ostacoli ingiustificati agli scambi tra le parti;
  • d)sviluppare meccanismi e procedure intesi a risolvere efficacemente i problemi che possono insorgere tra le parti in seguito all'elaborazione e all'applicazione di misure SPS;
  • e)rafforzare la comunicazione e la collaborazione fra le autorita' competenti delle parti relativamente alle questioni sanitarie e fitosanitarie;
  • f)facilitare l'applicazione del trattamento speciale e differenziato, tenendo conto delle asimmetrie tra le parti.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art85 · fonte del testo