[1]Obiettivi

[2]Gli obiettivi del presente capo sono:

  • a)proteggere la vita e la salute dell'uomo, degli animali o delle piante nel territorio delle parti, agevolando nel contempo gli scambi reciproci entro l'ambito di applicazione del presente capo;
  • b)collaborare all'ulteriore attuazione dell'accordo SPS;
  • c)fare in modo che le misure sanitarie e fitosanitarie non creino ostacoli ingiustificati agli scambi tra le parti;
  • d)tenere conto delle asimmetrie tra le regioni;
  • e)promuovere la cooperazione in ambito sanitario e fitosanitario in conformita' con la parte III del presente accordo, con l'obiettivo di rafforzare le capacita' che una parte possiede relativamente alle questioni sanitarie e fitosanitarie cosi' da migliorarne l'accesso al mercato dell'altra parte, salvaguardando nel contempo il livello di protezione dell'uomo, degli animali e delle piante;
  • f)dare progressiva attuazione all'approccio "da regione a regione" negli scambi delle merci oggetto di misure sanitarie e fitosanitarie.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art140 · fonte del testo