[1]Misure di salvaguardia della concorrenza in relazione ai fornitori principali

[2]Conformemente alle disposizioni del titolo VIII (Concorrenza), ciascuna delle parti introduce o mantiene in vigore misure appropriate volte a impedire che i fornitori che singolarmente o in gruppo costituiscono un fornitore principale pongano o mantengano in essere pratiche anticoncorrenziali. Tali pratiche anticoncorrenziali consistono in particolare:

  • a)nella concessione di sovvenzioni incrociate anticoncorrenziali o nella compressione dei margini48;
  • b)nell'utilizzare con esiti anticoncorrenziali informazioni ottenute dai concorrenti; e
  • c)nel non mettere tempestivamente a disposizione di altri fornitori di servizi informazioni tecniche relative a infrastrutture essenziali e informazioni pertinenti sul piano commerciale, necessarie a detti fornitori ai fini della prestazione dei servizi.

[3]-------- 48 Il riferimento alla "compressione dei margini" si applica solamente alla parte UE.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art141 · fonte del testo