[1]Servizio universale

[2]1. Ciascuna delle parti ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende adottare o mantenere. 2. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 non vanno di per se' considerati anticoncorrenziali, a condizione che siano gestiti in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio. La gestione di tali obblighi deve anche risultare neutrale in termini di concorrenza e non essere piu' gravosa del necessario per il tipo di servizio universale definito da ciascuna delle parti. 3. Tutti i fornitori dovrebbero avere il diritto di garantire il servizio universale e nessun fornitore viene escluso a priori. La designazione avviene sulla base di un meccanismo efficiente, trasparente e non discriminatorio, conformemente legislazione interna di ciascuna delle parti.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art147 · fonte del testo