differenziali e riparatori e misure speciali 1. I membri in via di sviluppo importatori i cui interessi siano pregiudicati da misure adottate in applicazione del presente Accordo, possono chiedere al Consiglio adeguati provvedimenti differenziali e riparatori. Il consiglio esamina la possibilita' di prendere misure appropriata secondo i paragrafi 3 e 4 della sezione III della risoluzione 93(IV) della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo. 2. I membri che appartengono alla categoria dei paesi meno avanzati come definita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite possono chiedere al Consiglio di beneficiare di misure speciali, secondo il paragrafo 4 della sezione III della risoluzione 93 (IV) ed i paragrafi 56 e 57 della Dichiarazione di Parigi e del Programma d'azione per gli anni '90 a favore dei paesi meno avanzati.

Testo vigente dal 29 aprile 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1998-04-16;120~art34 · fonte del testo