di comitati 1. I seguenti comitati sono istituiti dall'Accordo in quanto comitati dell'Organizzazione:

  • a)Comitato dell'informazione economica e dell'informazione sul mercato;
  • b)Comitato del rimboschimento e della gestione forestale;
  • c)Comitato dell'industria forestale
  • d)Comitato finanziario e amministrativo 2. Il Consiglio puo', con voto speciale, istituire gli altri comitati ed organi sussidiari che ritiene adeguati e necessari. 3. Ogni comitato e' aperto alla partecipazione di tutti i membri. Il regolamento interno dei comitati e' stabilito dal Consiglio. 4. I comitati e gli organi sussidiari di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono responsabili davanti al Consiglio e lavorano sotto la sua direzione generale. Le riunioni dei comitati e degli organi sussidiari sono convocate dal consiglio.

Testo vigente dal 29 aprile 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-04-16;120~art26 · fonte del testo