[1]Procedura amichevole

[2]1. Qualora sorgano difficolta' o dubbi tra le Parti circa l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo, le autorita' competenti fanno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo. 2. Oltre agli accordi di cui al paragrafo 1, le autorita' competenti delle Parti possono concordare le procedure da utilizzare ai sensi degli articoli 5, 6 e 9. 3. Le autorita' competenti delle Parti possono comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire a un accordo ai sensi del presente Articolo. 4. Le Parti possono concordare anche altre modalita' di risoluzione delle controversie.

Testo vigente dal 2 marzo 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-02-10;12~accordo-art11 · fonte del testo