[1]Procedura amichevole

[2]1. Qualora sorgano difficolta' o dubbi tra le Parti contraenti circa l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo, le autorita' competenti faranno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo. 2. Oltre agli accordi di cui al paragrafo 1, le autorita' competenti delle Parti contraenti possono concordare reciprocamente le procedure da utilizzare ai sensi degli articoli 5 e 6. 3. Le autorita' competenti delle Parti contraenti possono comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire a un accordo ai sensi del presente articolo. 4. Le Parti contraenti possono concordare anche altre modalita' di risoluzione delle controversie.

Testo vigente dal 19 ottobre 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-10-03;190~accordo-art11 · fonte del testo