[1]- Destinatario della richiesta di risarcimento

[2]L'azione per il risarcimento del danno contro il vettore di fatto, per il trasporto effettuato, puo' essere promossa, a scelta dell'attore, contro lo stesso vettore o contro il vettore contrattuale o contro entrambi, congiuntamente o separatamente. Quando l'azione e' promossa contro uno solo dei vettori, questi ha il diritto di esigere la chiamata in corresponsabilita' dell'altro vettore; la procedura e la chiamata sono disciplinate dalla legge del tribunale adito.

Testo vigente dal 26 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;12~art45 · fonte del testo