- ECCEZIONI 1. Le disposizioni del presente Accordo non dovranno in alcun modo limitare il diritto delle due Parti Contraenti ad applicare divieti o restrizioni in situazioni di guerra o altre forme di conflitto armato, emergenza nazionale o disordini civili o per prevenire malattie epidemiche o causate da animali o piante in conformita' con le sue leggi normalmente e ragionevolmente applicabili su base non discriminatoria.

Testo vigente dal 6 febbraio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1998-01-19;12~accordo-art12 · fonte del testo