-estradazione verso uno Stato terzo 1. Salvo che nei casi previsti nell'articolo 17, paragrafo I (b), una persona estradata in base al presente Trattato non puo' essere consegnata ad alcuno Stato terzo per un reato commesso prima della sua consegna a meno che la Parte richiesta non acconsenta a tale consegna. 2. Prima di acconsentire ad una richiesta fatta ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, la Parte richiesta puo' richiedere la produzione dei documenti indicati all'articolo 10.

Testo vigente dal 25 gennaio 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;12~trattato-art18 · fonte del testo