• 1)Ciascuno Stato Parte importatore dovra' prendere delle misure per assicurare che le informazioni utili e pertinenti siano fornite, su richiesta e ai sensi della propria legislazione nazionale, allo Stato Parte esportatore, per assistere lo Stato Parte esportatore a condurre una valutazione nazionale dell'esportazione ai sensi dell'articolo 7. Tali misure possono includere documentazione sull'utilizzo finale o sull'utilizzatore finale.
  • 2)Ciascuno Stato Parte importatore dovra' prendere delle misure che gli permettano di regolare, ove necessario, l'importazione sotto la propria giurisdizione di armi convenzionali previste dall'Articolo 2 (1). Tali misure possono includere dei regimi di controllo.
  • 3)Ciascuno Stato Parte importatore puo' richiedere dallo Stato Parte esportatore informazioni su ogni autorizzazione di esportazione corrente o in corso in cui lo Stato Parte importatore risulta il Paese destinatario finale.

Testo vigente dal 15 ottobre 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2013-10-04;118~trattato-art8 · fonte del testo