[1]dei documenti

[2]1. Ciascuno Stato Parte terra', ai sensi della propria legislazione e regolamentazione nazionale, dei registri nazionali delle autorizzazioni rilasciate per l'esportazione o delle effettive esportazioni di armi convenzionali previste dall'articolo 2 (1). 2. Ciascuno Stato Parte e' incoraggiato a tenere dei registri delle armi convenzionali previste dall'articolo 2 (1) che sono trasferite al proprio territorio come destinazione finale o che sono state autorizzate a transitare o essere trasbordate nel territorio della propria giurisdizione. 3. Ciascuno Stato Parte e' incoraggiato a riportare in tali registri: la quantita', il valore, il modello o il tipo, le autorizzazioni di trasferimenti delle armi convenzionali previste dall'articolo 2 (1), i trasferimenti realmente effettuati, informazioni sullo Stato o gli Stati esportatori, importatori, di transito o di trasbordo, nonche' sugli utilizzatori finali, per opportuno riferimento. 4. I registri saranno conservati per un minimo di dieci anni.

Testo vigente dal 15 ottobre 2013

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2013-10-04;118~trattato-art12 · fonte del testo