Art. 2 — Regolamentazione degli atti e dei rapporti giuridici pregressi

Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 582, e del decreto-legge 1° dicembre 1984, n. 795, e restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti. Le disposizioni del decreto-legge di cui al precedente articolo 1, escluse quelle di cui all'articolo 2 dello stesso decreto, hanno effetto dal 31 gennaio 1985.

Testo vigente dal 9 aprile 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-04-05;118~art2 · fonte del testo