Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati, anche ai fini degli atti e dei provvedimenti ad essi conseguenti, ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base del quarto comma dell'articolo 2 e del primo e quarto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 54, non convertito in legge, ferma restando, esclusivamente a tali fini, la competenza del soggetto indicato dal detto comma primo.

Testo vigente dal 30 aprile 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-04-30;132~art2 · fonte del testo