I biglietti di viaggio sono pagati nella moneta della Parte contraente nel territorio della quale essi sono rilasciati. Analogamente potranno essere pagati i biglietti di andata e ritorno qualora le Autorita' competenti delle Parti contraenti ne autorizzino il rilascio.

Testo vigente dal 9 gennaio 1967

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urn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176~art28 · fonte del testo