Per servizio di navette si intende, agli effetti del presente Accordo, il servizio organizzato per trasportare dallo stesso luogo di partenza ad uno stesso luogo di soggiorno, di vacanze o di interesse turistico dei viaggiatori preventivamente costituiti in gruppi secondo la durata del soggiorno previsto e per riportare ciascun gruppo allo stesso luogo di partenza con un ulteriore viaggio al termine del periodo previsto. I viaggiatori che hanno effettuato insieme il viaggio fino al luogo di vacanze o di soggiorno turistico debbono effettuare insieme il viaggio di ritorno salvo diverse intese fra le Autorita' competenti delle Parti contraenti. Solo i viaggi effettivi di andata e di ritorno fanno parte del servizio di navette dovendosi effettuare a vuoto il primo viaggio di ritorno e l'ultimo di andata.

Testo vigente dal 9 gennaio 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176~art8 · fonte del testo