[1]Processo decisionale del comitato

[2]1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente accordo, il comitato ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti dal presente accordo. Le decisioni adottate sono vincolanti per le parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione. 2. Il comitato puo' formulare appropriate raccomandazioni alle parti. 3. Tutte le decisioni e le raccomandazioni del comitato sono adottate di comune accordo.

Testo vigente dal 30 agosto 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117~art42 · fonte del testo