[1]Surrogazione

[2]Qualora una parte, o un organismo che opera per conto della parte, effettui un pagamento in forza di un obbligo indennitario, di una garanzia o di un contratto di assicurazione concluso in relazione a un investimento effettuato da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra parte, quest'ultima riconosce la surrogazione, il trasferimento di qualsiasi diritto o titolo o la cessione di qualsiasi pretesa in relazione a tale investimento. La parte o l'organismo che opera per conto della parte puo' far valere il diritto o la pretesa surrogati o ceduti allo stesso titolo con cui l'investitore avrebbe potuto far valere il diritto o la pretesa originari. Tali diritti possono essere esercitati dalla parte o dall'organismo che opera per conto della parte, oppure dall'investitore unicamente previa autorizzazione della parte o dell'organismo che opera per conto della parte.

Testo vigente dal 30 agosto 2023

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117~art29 · fonte del testo