Polonia esentera' dai diritti di dogana, da ogni tassa, imposta o carico fiscale le attrezzature e i pezzi di ricambio che le saranno forniti a titolo di dono per la realizzazione degli obiettivi e per il funzionamento delle installazioni previsti dal presente Accordo. La Polonia si fara' carico delle formalita' doganali e dei depositi cauzionali per ogni materiale temporaneamente necessario alla installazione e messa in opera delle attrezzature.

Testo vigente dal 22 febbraio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;117~accordo-art13 · fonte del testo