l'attuazione di quanto previsto all'articolo 2, la Polonia mettera' a disposizione le aree e le infrastrutture necessarie e si fara' carico delle opere civili stabilite di comune accordo dagli esperti tecnici dei due Paesi, nonche' dell'installazione di tutte le apparecchiature.

Testo vigente dal 22 febbraio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;117~accordo-art10 · fonte del testo