[1]Articolo IX

[2]Nel caso dell'entrata in vigore di una convenzione generale multilaterale sul trasporto aereo, accettata da ambedue gli Stati Contraenti, prevarranno conseguentemente le clausole della convenzione multilaterale. Tutte le conversazioni al fine di determinare fino a che punto il presente Accordo sara' derogato, sostituito, modificato o integrato dalle clausole della convenzione multilaterale, si effettueranno in conformita' con l'articolo XII del presente Accordo.

Testo vigente dal 5 gennaio 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1966-11-23;1167~artix · fonte del testo