[1]Articolo XII

[2]Qualora sia conclusa una Convenzione generale multilaterale sui trasporti aerei e tale Convenzione entri in vigore nei riguardi di ambedue le Parti Contraenti, il presente Accordo sara' modificato in modo da uniformarlo alle disposizioni di tale Convenzione.

Testo vigente dal 31 gennaio 1962

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urn:nir:stato:legge:1961-11-03;1500~artxii · fonte del testo