[1]Crimini gravi di rilevanza internazionale e Corte penale internazionale

[2]1. Le parti collaborano per promuovere le indagini e le azioni penali riguardo ai crimini gravi di rilevanza internazionale, anche attraverso la Corte penale internazionale e, ove opportuno, i tribunali istituiti in conformita' delle risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite. 2. Le parti collaborano per promuovere gli obiettivi dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, firmato a Roma il 17 luglio 1998 («Statuto»). A tal fine esse:

  • a)continuano a promuovere l'universalita' dello Statuto, anche condividendo, ove opportuno, le esperienze nell'adozione delle misure necessarie per la sua conclusione e attuazione;
  • b)salvaguardano l'integrita' dello Statuto tutelandone i principi fondamentali;
  • c)collaborano per aumentare ulteriormente l'efficacia della Corte penale internazionale.

Testo vigente dal 11 agosto 2022

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2022-08-05;116~art7 · fonte del testo