[1]Partecipazione al progetto

[2]1. A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, della convenzione, le norme e i regolamenti concernenti le quote di partecipazione al progetto sono approvati con decisione del Consiglio. 2. La proporzione dei contributi finanziari versati dai Membri e dai Membri Associati alle operazioni, che comprende i costi per le operazioni, gli ammodernamenti e la dismissione, e' pari alla proporzione dei contributi finanziari alla costruzione. I contributi finanziari che causano la disuguaglianza della quota proporzionale per la costruzione e le operazioni e le relative modalita' di erogazione dei contributi stessi, sono consentiti solo se approvati dal Consiglio.

Testo vigente dal 11 settembre 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2020-08-14;115~allegato-b-art5 · fonte del testo