Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1938 al 16 dicembre 2009. 398 parole tolte, 20 parole aggiunte in 20 capoversi.

tolto: VITTORIO EMANUELE III

tolto: PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

tolto: RE D'ITALIA

tolto: IMPERATORE D'ETIOPIA

tolto: Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

tolto: Articolo unico.

tolto: E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 marzo 1935-XVI, n. 502, che rinnova il premio di navigazione per le annate 1937 e 1938, con le seguenti modificazioni:

Mostra gli altri 12 capoversi cambiati

tolto: All'articolo 4 e' sostituito il seguente:

tolto: «Per le navi a propulsione meccanica (motonavi, piroscafi, motovelieri e velieri con motore ausiliario) di stazza lorda non superiore a 2500 tonnellate, adibite abitualmente al traffico tra i porti del Regno, della Libia e delle Isole italiane dell'Egeo, il premio e' stabilito, per ogni tonnellata di stazza lorda della nave e per ogni miglio percorso, nella seguente misura, valevole per ciascuna delle annate 1937 e 1938:

tolto: lire 0,0025 per le prime 1500 tonnellate;

tolto: lire 0,00115 per le successive fino a 2500 tonnellate.

tolto: «S'intende che la nave e' adibita abitualmente al traffico di cui al 1° comma del presente articolo, quando nell'annata cui si riferisce la domanda di premio abbia solo navigato in Mediterraneo o fuori di questo non si sia spinta oltre l'8° grado di longitudine W. Gr. uscendo da Gibilterra ne' oltre il 26° parallelo uscendo dal Canale di Suez, ne' oltre il 42° parallelo uscendo dal Bosforo, e con le traversate effettuate fra i porti del Regno, della Libia e delle Isole italiane dell'Egeo oppure tra i porti stessi e quelli esteri, abbia raggiunti o superati i due terzi della navigazione complessivamente compiuta nella stessa annata.

tolto: «Il premio nella misura indicata nel 1° comma e' corrisposto per le traversate effettuate tra un porto e l'altro del Regno, della Libia e delle Isole italiane dell'Egeo; per le traversate effettuate tra uno dei detti porti ed un porto estero e viceversa, ovvero tra porti esteri, il premio e' ridotto del 50 per cento».

tolto: Nell'art. 5, comma 2°, sono soppresse le parole: «e per non oltre 45.000 miglia per le navi di stazza lorda superiore a 2500 tonnellate».

tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

tolto: Data a San Rossore, addi' 16 giugno 1938 - Anno XVI

tolto: VITTORIO EMANUELE

tolto: Mussolini - Benni - Di Revel - Lantini - Rossoni

tolto: Visto, il Guardasigilli: Solmi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1938-06-16;1132~art1 · fonte del testo