La Commissione Mista Consultiva prevista dall'articolo 11 esaminera' trimestralmente l'andamento delle forniture di pellicola cinematografica vergine e gli altri, aspetti relativi all'intercambio di pellicole cinematografiche impressionate e proporra' le misure necessarie per raggiungere il miglior compimento di quanto convenuto nelle clausole precedenti. Al tempo stesso, esaminera' la possibilita' di predisporre un regime che consenta l'importazione di pellicola vergine destinata all'edizione di pellicole italiane nella Repubblica Argentina e la riesportazione della stessa pellicola impressionata. La quantita' di pellicola vergine importata come sopra non sara' imputata al contingente di cui all'art. 43.

Testo vigente dal 6 ottobre 1956

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123~art47 · fonte del testo