[1]Casi di successione di Stati, di responsabilita' di uno Stato o di apertura delle ostilita'

[2]Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano nessuna delle questioni che potrebbero sorgere per il trattato da una successione di Stati o dalla responsabilita' internazionale di uno Stato o dall'apertura delle ostilita' tra Stati.

Testo vigente dal 30 aprile 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;112~art73 · fonte del testo