[1]Procedure di regolamento giudiziario, di arbitrato e di conciliazione

[2]Se, nei dodici mesi successivi alla data in cui e' stata sollevata l'obiezione, non sara' stato possibile giungere ad una soluzione in base al paragrafo 3 dell'articolo 65, verranno applicate le seguenti procedure:

  • a)ogni parte di una controversia che riguardi la applicazione o l'interpretazione degli articoli 53 o 64 puo', qualora ne faccia richiesta, sottoporre la controversia alla decisione della Corte internazionale di giustizia, a meno che le parti non decidano di comune accordo di sottoporre la controversia ad arbitrato;
  • b)ogni parte di una controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione di uno qualsiasi degli altri articoli della parte V della presente convenzione, puo' porre in atto la procedura indicata nell'allegato della convenzione inviando, a tale scopo, una richiesta al Segretario generale delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 30 aprile 1974

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-02-12;112~art66 · fonte del testo